(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parte I-II n. 51 del 21 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazioni all'art. 3 1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualita') dopo le parole: «senza applicazione di nessun ricarico», sono inserite le seguenti: «ad eccezione della copertura dei costi di mera gestione,», e dopo le parole: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008))» sono inserite le seguenti: «. Con atto della Giunta regionale sono individuati i costi di mera gestione ammissibili e l'entita' degli stessi ai fini di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2».