(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria 
               parte I-II n. 51 del 21 novembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Integrazioni all'art. 3 
 
    1. Alla  lettera  a),  del  comma  1,  dell'art.  3  della  legge
regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il  sostegno  dei  gruppi
d'acquisto solidale  e  popolare  (GASP)  e  per  la  promozione  dei
prodotti agroalimentari a chilometri zero,  da  filiera  corta  e  di
qualita') dopo le parole: «senza applicazione  di  nessun  ricarico»,
sono inserite le seguenti: «ad eccezione della copertura dei costi di
mera gestione,», e dopo le parole: «Disposizioni  per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
2008))» sono inserite le seguenti: «. Con atto della Giunta regionale
sono individuati i costi di mera  gestione  ammissibili  e  l'entita'
degli stessi ai fini di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2».